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Nella legge di bilancio 2022 arriva la proroga del superbonus 110: proroga delsuperbonus 110 sino al 2023  solo per condomini e case popolari, mentre per le case unifamiliari ci sarà una proroga al 2022. Il tetto Isee, prima previsto, è stato invece cancellato. Vediamo tutte le novità sul superbonus 110.

Superbonus 110 proroga 2022 case unifamiliari

La proroga del superbonus 110 arriva anche per le case unifamiliari al 31 dicembre 2022, senza limite Isee di 25mila euro, in virtù di un accordo durante il passaggio parlamentare della legge di bilancio 2022.

Però c’è una condizione: che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori del superbonus 110.

La proroga vale per tutte le abitazioni unifamiliari senza differenza di tra prima e seconda casa.

Superbonus proroga al 2023

La proroga al 2023 del superbonus 110 arriva per i condomini e gli IACP. Ma con una novità anche per loro perché a partire dal 2024 scatta il “decalage” della detrazione delle spese sostenute: sarà del 70% nell’anno 2024, del 65% nel 2025.

Proroga al 31 dicembre 2023 per gli immobili di proprietà delle cooperative sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuata il 60% dei lavori.

 

 

Con l’approvazione della manovra in Commissione Bilancio al Senato il 2022 si conferma un nuovo anno di bonus per la casa e, in generale, l’edilizia.

Il Superbonus è stato confermato ma non solo, è stato esteso anche alle cosiddette villette, le case unifamiliari senza nessuna soglia Isee prevista in precedenza, né limitazioni ad abitazioni principali e a termini di comunicazione della Cila. L’unico limite ha una data ed è il 30 giugno 2022, giorno entro il quale dev’essere già stato effettuato il 30% dei lavori previsti.

Le altre novità per Superbonus nel 2022 sono: a conferma della validità fino a 48mila euro anche per gli impianti fotovoltaici e infine un’ulteriore spinta alle energie rinnovabili, con un bonus previsto per gli impianti di produzione elettrica con sistemi di accumulo.

A proposito del bonus facciate, invece, va detto che è l’unico rimasto fuori dalle correzioni della maggioranza: è stato confermato infatti il taglio proposto dal governo che lo ha ridotto dal 90% al 60% nel 2022, ma senza limiti per la spesa.

Un bonus nuovo per il 2022 riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche e prevede il rimborso in cinque anni del 75% della somma spesa nel 2022, questo bonus può essere sfruttato da chi necessita l’installazione di ascensori e montacarichi ma varrà anche per i sistemi di automazione degli impianti negli edifici, incluse le spese per lo smaltimento di quelli più vecchi.

Infine abbiamo le agevolazioni per l’acquisto di mobili (sempre all’interno di un intervento di ristrutturazione) che non solo sono state confermate ma salgono a 10mila euro, contrariamente a quanto prevedeva il testo della manovra che ne proponeva la riduzione a cinque.

Con il decreto Sostegni bis, a breve in arrivo in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il bonus mutuo, una garanzia di Stato sull’80% dell’importo per l’acquisto della prima casa da parte degli acquirenti più giovani. Ecco tutti i dettagli sulla misura:

Per l’atteso bonus mutuo, la garanzia di Stato coprirà l’80% del valore dell’immobile e non il 100% come si era inizialmente ipotizzato.

Il beneficio è rivolto ai giovani under 36 che rispettino determinati requisiti ed è una delle misure inserite nel Decreto Sostegni bis.

Al pacchetto è stata aggiunta anche la cancellazione dell’imposta di registro e delle imposte sul mutuo, questa valida per tutti i giovani, a prescindere dal reddito.

Per tutti gli under 36 sono dunque azzerati completamente i costi dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Tagliate anche le imposte sostitutive sui finanziamenti per l’acquisto della prima casa.

La garanzia di Stato all’80% riguarderà i giovani meno abbienti selezionati secondo determinati criteri, come l’Isee, che con ogni probabilità dovrà essere sotto i 40.000 euro.

Il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, già costituito, verrà finanziato con altri 55 milioni di euro e verrà prorogato al 31 dicembre 2022.

Si stima che con queste misure, considerando l’acquisto di un immobile di nuova costruzione di 200mila euro, si risparmierebbero più di 8mila euro, e oltre al risparmio, con l’estensione della garanzia di Stato sarà generalmente più facile accedere al mutuo.

Misure che, unite ai tassi ridotti al minimo di questo periodo, potrebbero stimolare l’apertura di diversi nuovi mutui tra i giovani.

Riforma Fiscale

Dal 1° gennaio 2014 variano le imposte sull’acquisto della casa.

1) Quando si acquista la prima casa da un venditore privato l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte fino al 31 dicembre 2013:

imposta di registro= 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
Nel caso l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’imposta di registro ha un valore del 7% sul valore dell’immobile fino al 31 dicembre 2013 (9% dal 1° gennaio 2014)

2) quando si acquista la prima casa da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni dall’ultimazione lavori

IVA del 4%
imposta di registro= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)

3) quando si acquista la prima casa da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 4 anni dall’ultimazione lavori

IVA esente
imposta di registro del 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)

4) Se l’acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa e il venditore è un privato o un’impresa non costruttrice o un’impresa costruttrice che ha ultimato i lavori da 4 anni, l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:

imposta di registro= 7% (9% a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 2% (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 1% (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)

5) quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall’ultimazione lavori

IVA= 10% (22% se immobile di lusso)
imposta di registro= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
Dal 1° gennaio 2007 (per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.

Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.

Nel caso in cui la compravendita sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del 30%.

L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.