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L’agevolazione, sottolinea la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate, è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.

In base alle ultime novità, come indicato dalla guida aggiornata sul bonus mobili dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite era pari a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Si ricorda che il bonus mobili rappresenta quella detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

 

Con l’approvazione della manovra in Commissione Bilancio al Senato il 2022 si conferma un nuovo anno di bonus per la casa e, in generale, l’edilizia.

Il Superbonus è stato confermato ma non solo, è stato esteso anche alle cosiddette villette, le case unifamiliari senza nessuna soglia Isee prevista in precedenza, né limitazioni ad abitazioni principali e a termini di comunicazione della Cila. L’unico limite ha una data ed è il 30 giugno 2022, giorno entro il quale dev’essere già stato effettuato il 30% dei lavori previsti.

Le altre novità per Superbonus nel 2022 sono: a conferma della validità fino a 48mila euro anche per gli impianti fotovoltaici e infine un’ulteriore spinta alle energie rinnovabili, con un bonus previsto per gli impianti di produzione elettrica con sistemi di accumulo.

A proposito del bonus facciate, invece, va detto che è l’unico rimasto fuori dalle correzioni della maggioranza: è stato confermato infatti il taglio proposto dal governo che lo ha ridotto dal 90% al 60% nel 2022, ma senza limiti per la spesa.

Un bonus nuovo per il 2022 riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche e prevede il rimborso in cinque anni del 75% della somma spesa nel 2022, questo bonus può essere sfruttato da chi necessita l’installazione di ascensori e montacarichi ma varrà anche per i sistemi di automazione degli impianti negli edifici, incluse le spese per lo smaltimento di quelli più vecchi.

Infine abbiamo le agevolazioni per l’acquisto di mobili (sempre all’interno di un intervento di ristrutturazione) che non solo sono state confermate ma salgono a 10mila euro, contrariamente a quanto prevedeva il testo della manovra che ne proponeva la riduzione a cinque.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Liquidità n. 23/2020, il quale ha introdotto, misure urgenti, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, sostegno alla continuità aziendalesospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché l’estensione di alcune attività, nei settori di rilevanza strategica (Golden power) e di giustizia. I prestiti, però, non sono automatici, ma sottoposti comunque alla discrezionalità dell’ente finanziatore (banca o confidi).

Il modulo per presentare domanda è stato caricato sul sito www.fondidigaranzia.it e l’iter risulta abbastanza semplice: il modulo dovrà essere compilato dalle imprese o dai lavoratori autonomi e inviato per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi. Esso andrà accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Tra le varie sezioni, andrà specificato che il soggetto beneficiario non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni della cosiddetta legge 231 e che non è incorso in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici. Bisognerà accettare il diritto del Fondo centrale di rivalersi sul beneficiario nel caso questi non rimborsi il prestito alle banche e specificare la propria classe dimensionale in base ai parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361.
La garanzia si applica a prestiti fino a 25mila euro comunque entro il 25% dei ricavi del beneficiario. Significa, in pratica, che il prestito pieno di 25mila euro si può ottenere solo se si ha un fatturato pari ad almeno 100mila euro. Nel modulo andranno riportati i dati relativi ai ricavi dell’ultimo esercizio contabile, come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata. Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, per attestare i ricavi basterà un’autocertificazione oppure, specifica il modulo, altra documentazione idonea allo scopo.

Bisognerà, poi,  compilare anche la voce relativa al codice Ateco dell’attività economica interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono subiti danni economici legati all’emergenza Covid-19. Non solo: vanno elencate le finalità per le quali il prestito da garantire viene richiesto. Infine serve anche l’ok a controlli ed ispezioni presso le proprie sedi che il gestore del Fondo (gruppo di banche guidato da Mediocredito centrale) dovesse ritenere necessari. Ed è disciplinato il caso di revoche totali o parziali dell’agevolazioni: si firma l’impegno a versare al Fondo l’importo parti all’aiuto ottenuto (in termine di equivalente sovvenzione lordo) e delle eventuali sanzioni previste dal Dlgs 123 del 1998: da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito.

Riforma Fiscale

Dal 1° gennaio 2014 variano le imposte sull’acquisto della casa.

1) Quando si acquista la prima casa da un venditore privato l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte fino al 31 dicembre 2013:

imposta di registro= 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
Nel caso l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’imposta di registro ha un valore del 7% sul valore dell’immobile fino al 31 dicembre 2013 (9% dal 1° gennaio 2014)

2) quando si acquista la prima casa da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni dall’ultimazione lavori

IVA del 4%
imposta di registro= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)

3) quando si acquista la prima casa da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 4 anni dall’ultimazione lavori

IVA esente
imposta di registro del 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)

4) Se l’acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa e il venditore è un privato o un’impresa non costruttrice o un’impresa costruttrice che ha ultimato i lavori da 4 anni, l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:

imposta di registro= 7% (9% a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 2% (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 1% (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)

5) quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall’ultimazione lavori

IVA= 10% (22% se immobile di lusso)
imposta di registro= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
Dal 1° gennaio 2007 (per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.

Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.

Nel caso in cui la compravendita sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del 30%.

L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.