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Nella legge di bilancio 2022 arriva la proroga del superbonus 110: proroga delsuperbonus 110 sino al 2023  solo per condomini e case popolari, mentre per le case unifamiliari ci sarà una proroga al 2022. Il tetto Isee, prima previsto, è stato invece cancellato. Vediamo tutte le novità sul superbonus 110.

Superbonus 110 proroga 2022 case unifamiliari

La proroga del superbonus 110 arriva anche per le case unifamiliari al 31 dicembre 2022, senza limite Isee di 25mila euro, in virtù di un accordo durante il passaggio parlamentare della legge di bilancio 2022.

Però c’è una condizione: che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori del superbonus 110.

La proroga vale per tutte le abitazioni unifamiliari senza differenza di tra prima e seconda casa.

Superbonus proroga al 2023

La proroga al 2023 del superbonus 110 arriva per i condomini e gli IACP. Ma con una novità anche per loro perché a partire dal 2024 scatta il “decalage” della detrazione delle spese sostenute: sarà del 70% nell’anno 2024, del 65% nel 2025.

Proroga al 31 dicembre 2023 per gli immobili di proprietà delle cooperative sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuata il 60% dei lavori.

 

Con il decreto Sostegni bis, a breve in arrivo in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il bonus mutuo, una garanzia di Stato sull’80% dell’importo per l’acquisto della prima casa da parte degli acquirenti più giovani. Ecco tutti i dettagli sulla misura:

Per l’atteso bonus mutuo, la garanzia di Stato coprirà l’80% del valore dell’immobile e non il 100% come si era inizialmente ipotizzato.

Il beneficio è rivolto ai giovani under 36 che rispettino determinati requisiti ed è una delle misure inserite nel Decreto Sostegni bis.

Al pacchetto è stata aggiunta anche la cancellazione dell’imposta di registro e delle imposte sul mutuo, questa valida per tutti i giovani, a prescindere dal reddito.

Per tutti gli under 36 sono dunque azzerati completamente i costi dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Tagliate anche le imposte sostitutive sui finanziamenti per l’acquisto della prima casa.

La garanzia di Stato all’80% riguarderà i giovani meno abbienti selezionati secondo determinati criteri, come l’Isee, che con ogni probabilità dovrà essere sotto i 40.000 euro.

Il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, già costituito, verrà finanziato con altri 55 milioni di euro e verrà prorogato al 31 dicembre 2022.

Si stima che con queste misure, considerando l’acquisto di un immobile di nuova costruzione di 200mila euro, si risparmierebbero più di 8mila euro, e oltre al risparmio, con l’estensione della garanzia di Stato sarà generalmente più facile accedere al mutuo.

Misure che, unite ai tassi ridotti al minimo di questo periodo, potrebbero stimolare l’apertura di diversi nuovi mutui tra i giovani.

Segnali positivi sul fronte mutui e prestiti, che nel primo trimestre del 2021 sono tornati a crescere sia per quanto riguarda il numero delle domande sia nell’importo medio: lo confermano i dati analizzati dal Sistema di Informazioni Creditizie di Crif. E quasi una richiesta su tre arriva da giovani under 35.

Mutui e finanziamenti: superati i livelli pre Covid

Rispetto al primo trimestre del 2020 si nota un incremento complessivo del 9,6% dovuto soprattutto alla straordinaria crescita registrata a marzo (+ 55,8%). Ma il confronto con l’anno in cui è scoppiata la pandemia, e in particolare con il mese del primo lockdown, è poco indicativo. Per comprendere la rinnovata fiducia delle famiglie italiane è meglio analizzare i numeri assoluti, dai quali emerge che le richieste di mutui e surroghe rilevate tra gennaio e marzo del 2021 è il più alto degli ultimi 9 anni.

Cresce l’importo medio delle richieste

La tendenza è la stessa anche osservando l’importo medio richiesto, che si attesta intorno ai 136mila euro: non solo è cresciuto del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, ma è anche il valore più alto dal 2013 a oggi.

All’interno di questo quadro notiamo che l’importo più richiesto dalle famiglie italiane (una su tre) va dai 100 ai 150mila euro, mentre al secondo posto (25% del totale) c’è la classe di importo che oscilla tra i 150 e i 300mila euro.

Mutuo sì, ma rate più lunghe

La propensione degli italiani a limitare le uscite in questo momento storico particolare emerge dalla durata dei mutui: la classe più richiesta è infatti quella tra i 26 e i 30 anni (26,4% delle domande complessive, + 3,9% rispetto al primo trimestre 2020). In generale, 8 domande su 10 prevedono un rimborso in più di 15 anni.

Se guardiamo infine all’età dei richiedenti, notiamo che i giovani sono i più propensi a rivolgersi agli istituti di credito: quasi una domanda su 3, infatti, è arrivata da persone under 35 (33,5% fascia 35-44 anni, 26,8% 25-34 anni).

Vivere in una casa ecologica è diventato un sogno sempre più diffuso tra i nostri connazionali, alla ricerca di un’abitazione a impatto zero e che sia in grado di abbattere i consumi.

Ma come costruire una casa veramente ecologica? Ecco una guida pratica che racchiude tutti i principali elementi da considerare se ci si trova a gettare le basi di un’abitazione 100% green.

Le “fondamenta” per una casa ecologica.

Scegliere di puntare su una casa ecologica può rappresentare un investimento consistente, ma che nel medio periodo è ammortizzabile se si compiono le giuste scelte già in fase di costruzione.

Il primo passo è individuare l’area dove si intende costruire; le migliori performance in questo senso si possono ottenere con un’esposizione a sud e con la vicinanza di spazi verdi e servizi.

Fatto ciò e messo a punto un primo progetto, si dovrà passare alla scelta dei materiali; il legno risulta essere il più sostenibile, ma dovrà essere certificato Fsc o Pefc per avere la certezza di usare materiali veramente sostenibili. Se invece si sceglie di costruire in muratura si dovrà cercare di individuare materiale il più possibile a emissioni zero, come uno speciale calcestruzzo prodotto utilizzando CO2, ma le difficoltà risultano essere certamente maggiori rispetto alla scelta del legno. Oppure si può prendere in considerazione il mattone ecologico, per esempio a base di carota oppure in paglia o canapa, materiali molto utili anche sotto il profilo termico.

Proprio l’isolamento termico risulta essere fondamentale nelle case ecologiche, che dovrebbero avvalersi il meno possibile si sistemi di riscaldamento e raffrescamento, riuscendo a mantenere la temperatura desiderata in modo quasi del tutto autonomo. Tra i materiali da preferire, oltre alla già citata canapa, si possono considerare il sughero, la lana di roccia e quella minerale, oppure l’argilla.

Tubi, scarichi e infissi. Ma non solo

Una vera e propria casa ecologica dovrebbe essere dotata di tubazioni in PVC ecologico, anziché tradizionale. Inoltre sarebbe bene predisporre rubinetti dotati di sistemi di recupero dell’acqua, per ridurre al minimo la dispersione delle risorse idriche.

Le finestre e le porte dovrebbero essere particolarmente grandi, per poter sfruttare a pieno la luce naturale, ma attenzione: è fondamentale che siano termiche per non disperdere energie inutilmente. Anche in questo caso la scelta dei materiali degli infissi – preferibilmente ecologici – risulta essere molto importante.

L’installazione di pannelli fotovoltaici è fondamentale; ed è altrettanto importante optare per impianti che permettano l’accumulo di energia elettrica.

Un maledetto virus ha spezzato migliaia di vite umane, togliendo un pezzo di storia della nostro paese. Parte dell’economia si è vista privare della sua spina dorsale: il contatto umano.

Il mercato immobiliare aveva registrato alla fine del 2019 (dopo anni di riduzioni) una ripresa delle compravendite, in particolare nel settore residenziale. L’inizio di quest’anno invece arriva la decisione di chiudere il paese dai primi di marzo, con mass media che annunciavano numeri incredibili di decessi.

Il settore della mediazione immobiliare e creditizia è stato da subito inquadrato in una di quelle attività di business capaci di contribuire al sostegno del ciclo economico, senza concorrere alla diffusione del contagio.

La preparazione è il primo elemento sul quale operare per rafforzare il consenso della collettività e l’identità politica di chi esercita la professione. Per riuscire a dare risposte esaustive alle loro necessità servono agenti immobiliari competenti e formati, che nessuna intelligenza artificiale potrà sostituire.

Noi agenti immobiliari siamo acceleratori delle compravendite e sostegno indispensabile per far circolare il valore corretto dell’immobile sul mercato e realizzare tutte le attività necessarie per perfezionare le compravendite. Anche in quest’anno complicato come il 2020, noi agenti immobiliari, quotidianamente abbiamo mantenuto il rapporto con i privati, che necessitano di una bussola; gli investitori, invece, opportunamente seguiti e consigliati dagli agenti immobiliari, conservano ancora un sentimento positivo nei confronti del mattone. Le ricadute delle nuove mutazioni finalizzate al raggiungimento di un’elevata efficienza energetica, alla diminuzione dell’impatto ambientale e alla crescita del comfort e della sicurezza degli ambienti in cui si vive, costituiranno un elemento di ritorno cosciente all’acquisto della casa.

La sconfitta di questo maledetto virus, l’assunzione delle recenti modalità adottate per le relazioni tra persone ed una ritrovata interazione sociale, metterà in moto un ciclo economico nuovo, all’interno del quale l’agente immobiliare sarà la stella polare del consumatore, caratterizzando la sua funzione per impegno, sensibilità e competenza.

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Liquidità n. 23/2020, il quale ha introdotto, misure urgenti, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, sostegno alla continuità aziendalesospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché l’estensione di alcune attività, nei settori di rilevanza strategica (Golden power) e di giustizia. I prestiti, però, non sono automatici, ma sottoposti comunque alla discrezionalità dell’ente finanziatore (banca o confidi).

Il modulo per presentare domanda è stato caricato sul sito www.fondidigaranzia.it e l’iter risulta abbastanza semplice: il modulo dovrà essere compilato dalle imprese o dai lavoratori autonomi e inviato per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi. Esso andrà accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Tra le varie sezioni, andrà specificato che il soggetto beneficiario non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni della cosiddetta legge 231 e che non è incorso in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici. Bisognerà accettare il diritto del Fondo centrale di rivalersi sul beneficiario nel caso questi non rimborsi il prestito alle banche e specificare la propria classe dimensionale in base ai parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361.
La garanzia si applica a prestiti fino a 25mila euro comunque entro il 25% dei ricavi del beneficiario. Significa, in pratica, che il prestito pieno di 25mila euro si può ottenere solo se si ha un fatturato pari ad almeno 100mila euro. Nel modulo andranno riportati i dati relativi ai ricavi dell’ultimo esercizio contabile, come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata. Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, per attestare i ricavi basterà un’autocertificazione oppure, specifica il modulo, altra documentazione idonea allo scopo.

Bisognerà, poi,  compilare anche la voce relativa al codice Ateco dell’attività economica interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono subiti danni economici legati all’emergenza Covid-19. Non solo: vanno elencate le finalità per le quali il prestito da garantire viene richiesto. Infine serve anche l’ok a controlli ed ispezioni presso le proprie sedi che il gestore del Fondo (gruppo di banche guidato da Mediocredito centrale) dovesse ritenere necessari. Ed è disciplinato il caso di revoche totali o parziali dell’agevolazioni: si firma l’impegno a versare al Fondo l’importo parti all’aiuto ottenuto (in termine di equivalente sovvenzione lordo) e delle eventuali sanzioni previste dal Dlgs 123 del 1998: da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito.

Acquistare casa

L’ATTO PUBBLICO DI VENDITA (ROGITO)

La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della casa verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo); più genericamente si può dire che la compravendita immobiliare è l’accordo formale con il quale una parte, detta venditrice, trasferisce ad un’altra, detta acquirente, la proprietà di un determinato immobile a fronte del pagamento del prezzo pattuito. Per questi elementi di scambio, la compravendita (scambio di cosa contro denaro) si distingue dalla permuta (scambio di cosa contro cosa). L’atto di compravendita, detto anche rogito, normalmente si stipula davanti al notaio, presenti il venditore e il compratore, ed è redatto in forma pubblica. In tal modo il notaio garantisce l’identità delle parti, la legalità dell’atto e la veridicità di quanto in esso dichiarato. Al notaio spettano i controlli formali sull’esistenza di ipoteche o altri vincoli, sul rispetto delle norme edilizie e la conformità del rogito con gli atti precedenti (ad es.: il compromesso). Il rogito è l’atto conclusivo della compravendita. A seguito degli aggiornamenti normativi disposti dalla legge finanziaria 2006 (266/2005) e del decreto Bersani 223 del 2006 (diventato poi legge 248/2006), nelle cessioni di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati il rogito deve riportare, tra gli altri dati:

  • l’effettivo valore di cessione dell’immobile;
  • le indicazioni analitiche delle modalità di pagamento (assegno, bonifico, etc);
  • l’eventuale ricorso di una o di entrambe le parti ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio;
  • le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.

In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

LE IMPOSTE SULL’ACQUISTO DELLA CASA

L’acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell’immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.

Per effetto degli articoli 10 del Dlgs 23/2011 e 26 del Dl 104/2013, a partire dal 1° gennaio 2014 le imposte relative al trasferimento di immobili verranno modificate con l’obiettivo di diminuire il carico fiscale sulle compravendita tra privati di immobili destinati all’utilizzo come prima casa.

Se oggetto dell’acquisto è la prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte fino al 31 dicembre 2013:
quando il venditore è un privato

  • imposta di registro del 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

Nel caso l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’imposta di registro ha un valore del 7% sul valore dell’immobile fino al 31 dicembre 2013, per poi passare al 9% dal 1° gennaio 2014.

quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 5 anni dall’ultimazione lavori

  • IVA del 4%
  • imposta di registro fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

quando si acquista da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 5 anni all’ultimazione dei lavori

  • IVA esente
  • imposta di registro del 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

Se oggetto dell’acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:
quando il venditore è un privato oppure un’impresa “non costruttrice”e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un’ impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori

  • imposta di registro del 7% (9% a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria del 2% (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale del 1% (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori

  • IVA del 10% (22% se immobile di lusso)
  • imposta di registro fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.

Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.

Nel caso in cui la compravendita sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del 30%.

Se, però, per l’acquisto della casa, l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. Allo stesso tempo, non è possibile detrarre ai fini Irpef interessi passivi derivanti da importi di mutuo superiori al prezzo di acquisto.

L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano (oltre all’applicazione della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre sono previste onerose sanzioni pecuniarie amministrative.

Dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del 19%) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.