La tavola di Capodanno è un elemento da non trascurare per accogliere il nuovo anno al meglio, non basta quindi pensare solo al menù e allo champagne da mettere in freddo per il conto alla rovescia.
Bisogna pensare alla tovaglia, ai centrotavola e ai segnaposto e abbinare al meglio piatti, bicchieri, colori e accessori per stupire i vostri ospiti e arrivare preparati al cenone del 31 dicembre. Ecco alcuni consigli.
Potete scegliere gli elementi giusti in base al tipo di cena che volete organizzare, anche se ci sono dei consigli base che valgono sempre e che possono essere utili: ad esempio non è necessario avere una tovaglia particolare: andrà benissimo una bellissima tovaglia bianca, in quel caso giocherete con colori ad hoc, come oro e argento, per le decorazioni.
Se per il dopo cenone è prevista anche una piccola festa potete aggiungere elementi divertenti come piccoli gadget, palloncini e festoni originali scegliendo un tema o un colore predominanti per donare personalità e carattere alla vostra tavola.
Ecco alcune regole da seguire per apparecchiare la tavola in modo perfetto ed elegante seguendo il galateo: innanzitutto preparate la tavola prima dell’arrivo degli ospiti, senza ridurvi all’ultimo minuto. Riguardo a tavolo e sedie, fate in modo che gli ospiti stiano comodi quindi, se il tavolo è piccolo, provvedete in tempo; le sedie poi dovranno essere tutte uguali e della stessa altezza. La tovaglia dovrà essere ben pulita e stirata, quindi controllatela prima, così da poter rimediare, lo stesso vale per i tovaglioli che dovranno ovviamente essere abbinati in base al colore della tovaglia che avete scelto: se non volete utilizzare quelli di stoffa, utilizzate quelli di carta che dovranno però essere eleganti e resistenti. Se si tratta di una cena formale piegate i tovaglioli a triangolo e metteteli nel piatto o piegateli a sinistra, nel caso di una cena informale potete metterli anche nel portatovaglioli.
Ponete poi i piatti al bordo del tavolo e ben distanziati tra loro: mettete prima il sottopiatto, poi il piatto per le pietanze e quello per la minestra. Potete poi aggiungere un piccolo piatto per il pane a sinistra. Riguardo alle posate il galateo vuole che siano posizionate verso l’interno e da sinistra verso destra: a sinistra del piatto la forchetta normale e quella del pesce, a destra ci saranno coltello, con la lama rivolta verso l’interno, e cucchiaio mentre, le posate per formaggi e dessert in alto orizzontalmente. I bicchieri saranno posizionati in base alla loro grandezza: prima quello dell’acqua, più grande, e poi vino rosso, vino bianco e flute per lo champagne o lo spumante. Per l’acqua utilizzate sempre una caraffa: per l’acqua frizzante è ammessa la bottiglia in vetro, ma mai quella di plastica.
Tovaglia di Capodanno: dal bianco all’argento da impreziosire con gli accessori giusti
Il consigli per chi non vuole osare con una tovaglia particolare è di scegliere il bianco: il total white può essere la scelta vincente per la tavola di Capodanno perché permette di giocare con colori e accessori con maggiore libertà. I colori classici da abbinare, in entrambe i casi, sono l’oro e l’argento: potete scegliere sottopiatti o tovaglioli del colore prescelto per una decorazione chic e originale. Per quanto riguarda i tovaglioli, sulla tovaglia bianca potete ovviamente abbinare anche quelli rossi, se preferite, che creano il giusto contrasto, magari con l’aggiunta di una piccola decorazione per impreziosirli.
I piatti da scegliere: classici o originali ma mai di plastica
Se amate i piatti di porcellana bianchi potete semplicemente impreziosirli con sottopiatti oro o argento, in base al tema della vostra tavola. In alternativa, un’idea originale può essere quella di utilizzare dei piatti a tema orologio come simbolo del conto alla rovescia per l’arrivo del nuovo anno. Per dare un tocco diverso alla tavola del cenone di Capodanno, potete utilizzare anche piatti quadrati oppure ovali, così da rompere la monotonia dei classici piatti tondi e rendere la tavola più moderna. Ovviamente sono banditi i piatti di plastica o di carta, che possono essere utili in alcune occasioni, ma decisamente da evitare per il cenone dell’ultimo dell’anno.
Segna bicchieri o calici: elementi indispensabili per il cenone
Per i festeggiamenti di Capodanno non possono mancare calici o segna bicchieri. Anche in questo caso, così come per i piatti, sono vietati i bicchieri di plastica: fanno eccezione solo i bambini o se avete a cena tanti ospiti, utilizzando però sempre quelli trasparenti e in plastica rigida, magari a forma di flute. I segna bicchieri sono d’obbligo per i buffet, dove non è necessario stare seduti per tutto il tempo, in questo modo ognuno avrà il suo bicchiere senza perderlo. In vendita li trovate di tante forme e colori.
Segnaposto e centrotavola in tema
Per completare la tavola per il cenone di Capodanno, non possono mancare i segnaposto che potete realizzare anche con il fai da te in modo davvero facile: l’importante è abbinarli con i colori e il tema della tavola.
Ecco alcune idee:
Il centrotavola
I centrotavola green sono sempre i più apprezzati e belli da vedere: potete realizzarli con piantine vere da inserire in piccoli vasetti di alluminio, oppure utilizzare dei rametti di abete da adagiare sulla tavola. Tra una piantina e l’altra sistemate delle candele alte e sottili che daranno un tocco più suggestivo alla tavola dei Capodanno. Se la vostra tavola della vigilia di Capodanno sarà addobbata in modo classico, potete optare per una candela bianca, con candelabro abbinato al colore che avete scelto per il tema della vostra tavola, a cui affiancare un vaso di cristallo trasparente con palline natalizie, meglio se glitterate o luccicanti.
Un maledetto virus ha spezzato migliaia di vite umane, togliendo un pezzo di storia della nostro paese. Parte dell’economia si è vista privare della sua spina dorsale: il contatto umano.
Il mercato immobiliare aveva registrato alla fine del 2019 (dopo anni di riduzioni) una ripresa delle compravendite, in particolare nel settore residenziale. L’inizio di quest’anno invece arriva la decisione di chiudere il paese dai primi di marzo, con mass media che annunciavano numeri incredibili di decessi.
Il settore della mediazione immobiliare e creditizia è stato da subito inquadrato in una di quelle attività di business capaci di contribuire al sostegno del ciclo economico, senza concorrere alla diffusione del contagio.
La preparazione è il primo elemento sul quale operare per rafforzare il consenso della collettività e l’identità politica di chi esercita la professione. Per riuscire a dare risposte esaustive alle loro necessità servono agenti immobiliari competenti e formati, che nessuna intelligenza artificiale potrà sostituire.
Noi agenti immobiliari siamo acceleratori delle compravendite e sostegno indispensabile per far circolare il valore corretto dell’immobile sul mercato e realizzare tutte le attività necessarie per perfezionare le compravendite. Anche in quest’anno complicato come il 2020, noi agenti immobiliari, quotidianamente abbiamo mantenuto il rapporto con i privati, che necessitano di una bussola; gli investitori, invece, opportunamente seguiti e consigliati dagli agenti immobiliari, conservano ancora un sentimento positivo nei confronti del mattone. Le ricadute delle nuove mutazioni finalizzate al raggiungimento di un’elevata efficienza energetica, alla diminuzione dell’impatto ambientale e alla crescita del comfort e della sicurezza degli ambienti in cui si vive, costituiranno un elemento di ritorno cosciente all’acquisto della casa.
La sconfitta di questo maledetto virus, l’assunzione delle recenti modalità adottate per le relazioni tra persone ed una ritrovata interazione sociale, metterà in moto un ciclo economico nuovo, all’interno del quale l’agente immobiliare sarà la stella polare del consumatore, caratterizzando la sua funzione per impegno, sensibilità e competenza.
Comprare casa è una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona, è bene dunque essere sicuri e consapevoli dei passi da compiere e dell’iter da seguire per rendere l’acquisto più facile e sicuro.
La crisi pandemica dovuta al COVID-19 ha comportato in Italia un “lockdown” molto rigido nel periodo da Marzo a Maggio 2020, ma anche in autunno si stanno attuando nuove restrizioni dovute ad un incremento del contagio.
Probabilmente è ancora presto per apprezzare le ripercussioni della pandemia sull’andamento dei prezzi del mercato immobiliare ma sicuramente essa ha comportato delle variazioni sugli stili di vita della gente e una diversa percezione della necessità degli spazi per abitare, lavorare e studiare. Infatti, molte persone sono state costrette a trascorrere maggiore tempo nelle proprie abitazioni dovendo lavorare in modalità “smart working”, ma anche molti ragazzi continuano a svolgere “didattica a distanza”.
Presumibilmente questa nuova situazione comporterà, anche nei mesi futuri, un cambiamento nella domanda delle caratteristiche degli immobili da acquistare o locare, che potrebbe far registrare anche una variazione nel trend dei prezzi di compravendita e locazione delle abitazioni.
Alcuni studi recenti condotti in Italia dimostrano che le persone sono orientate a richiedere appartamenti di maggiore dimensione (superiore ai 100mq), dotati di spazi aperti come terrazzi e giardini ad uso privato, nonchè localizzati vicino ai servizi essenziali allo scopo di ridurre gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola.
Le nuove esigenze abitative che sono emerse in questo periodo post COVID-19, in quanto molti stili di vita sono destinati a cambiare e nuove esigenze legate al lavoro, allo studio e al tempo libero non saranno più le stesse.
Stai pensando di ristrutturare il tuo immobile ma pensi che le spese siano eccessivamente alte?
Il tuo fabbricato necessita di lavori di riqualificazione ma non sapete da dove partire?
Ecco le nuove importanti novità che sono state introdotte per l’anno 2020/2021: stiamo parlando del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che riguarda le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).
Attraverso l’introduzione dell’Ecobonus e Sismabonus al 110% il Governo vuole dare un nuovo slancio all’attività edilizia ed affrontare, allo stesso tempo, la grave crisi climatica del pianeta.
In poche parole, il superbonus consentirà ai cittadini di realizzare i lavori nelle abitazioni a costo zero.
Nello specifico la detrazione del 110% sarà utilizzabile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo inoltre che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:
ECO BONUS:
SISMA BONUS:
I requisiti:
Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata, inoltre, è necessario ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche attraverso la riqualificazione degli impianti energetici. Qualora non sia possibile, è necessario il conseguimento della classe energetica più alta dimostrabile attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE) , ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Quando si parla di “interventi che è possibile effettuare gratis” bisogna far riferimento alle 3 opzioni previste dalla norma. Gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio prevedono infatti queste possibilità:
Nel primo caso, è chiaro che sarà necessario anticipare i soldi per gli interventi per recuperali in dichiarazione dei redditi in 5 anni. Nel successivi due casi siamo in attesa di avere un quadro completo da parte degli istituti di credito e altri intermediari finanziari, in modo da comprendere le modalità (soprattutto) di cessione del credito e se queste avranno un costo che renderanno gli interventi non più “gratis” come dichiarato.
Se fino a qualche anno fa sembrava solo un grande sogno,oggi avere una casa “Smart” è possibile. Videocamere, tende, tapparelle, videocitofoni, accensione luci ed elettrodomestici,tutto a portata di un solo “click”. Questo è tutto ciò che vedevamo nei film del passato, ma finalmente è diventato realizzabile: “La casa a portata di mano” . La casa domotica viene sempre più incontro alle esigenze di chi per lavoro o per impegni personali, non sempre riesce a vivere la propria abitazione permettendo a ciascun componente della famiglia, di avere tutto sotto controllo dal proprio smartphone anche quando si è lontani. Molte sono le abitazioni dove si possono trovare sistemi domotoci; questi sono caratterizzati una postazione multimediale dotata di un video touch screen,collegato ai dispositivi mobili attraverso delle app che a loro volta consentono agli utenti, di poter gestire e monitorare in tempo reale ogni apparecchio e dispositivo della propria abitazione, rendendo tutto più “easy e smart”.
Chiaramente i costi di un sistema domotico variano in funzione di una serie di fattori e soprattutto in base alla dimensione dell’abitazione, al numero e tipo di dispositivi da installare e se lo stesso impianto deve essere realizzato in una casa già esistente o di nuova costruzione. Poter abitare in una casa intelligente e gestire tutto dal proprio smartphone o tablet affascina molti,soprattutto gli amanti della tecnologia. Diversi sono i pro e i contro di una “Smart Home”; sicuramente attraverso il controllo diretto e ottimale dei dispositivi si ottiene un netto risparmio sul consumo quotidiano dell’ energia, d’altro canto, i dispositivi domotici sono molto più costosi di quelli normali ed ovviamente richiedono per la loro installazione professionisti specializzati nel settore.
Ma in fin dei conti, chi non vorrebbe una casa fatta su misura per se?
In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.
L’acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell’immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Per effetto degli articoli 10 del Dlgs 23/2011 e 26 del Dl 104/2013, a partire dal 1° gennaio 2014 le imposte relative al trasferimento di immobili verranno modificate con l’obiettivo di diminuire il carico fiscale sulle compravendita tra privati di immobili destinati all’utilizzo come prima casa.
Se oggetto dell’acquisto è la prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte fino al 31 dicembre 2013:
quando il venditore è un privato
Nel caso l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’imposta di registro ha un valore del 7% sul valore dell’immobile fino al 31 dicembre 2013, per poi passare al 9% dal 1° gennaio 2014.
quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 5 anni dall’ultimazione lavori
quando si acquista da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 5 anni all’ultimazione dei lavori
Se oggetto dell’acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:
quando il venditore è un privato oppure un’impresa “non costruttrice”e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un’ impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori
quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.
Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).
L’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.
Nel caso in cui la compravendita sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del 30%.
Se, però, per l’acquisto della casa, l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. Allo stesso tempo, non è possibile detrarre ai fini Irpef interessi passivi derivanti da importi di mutuo superiori al prezzo di acquisto.
L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano (oltre all’applicazione della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre sono previste onerose sanzioni pecuniarie amministrative.
Dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del 19%) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.
La legge di stabilità (Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 49 e 50) al fine di combattere l’evasione, ha vietato l’uso del denaro liquido per i pagamenti dei canoni di locazione, inoltre, la stessa norma ha autorizzato i Comuni ad accedere ai registri dell’anagrafe condominiale (ex art. 1130 comma 1 n.6 cc) per verificare gli occupanti dell’unità immobiliare.
La legge di stabilità (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) del 2013 per il 2014 ha imposto il divieto del pagamento in contati per le locazioni, è opportuno sottolineare che il testo di legge che, si ripete, impone l’obbligo di pagamento in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, si riferisce solo alle “unità abitative”.
Il riferimento alle “unità abitative” (in luogo della locuzione “unità immobiliari”) potrebbe far pensare che il legislatore abbia vietato l’uso del denaro contante solo per i contratti di locazione ad uso abitativo, (escludendo i contratti ad uso commerciale), ma potrebbe anche essere una semplice svista del legislatore, che non ha colto la differenza tra “unità abitative” e “unità immobiliari”, (questa è la soluzione più logica).
Questo, però, non è l’unico elemento contenuto nella norma e diretto alla lotta all’evasione.
Infatti, la stessa norma attribuisce ai Comuni funzione di monitoraggio degli affitti “a nero”, quindi, gli enti territoriali possono usare i registri dell’anagrafe condominiale ex art. 1130 comma I n. 6 c.c., il legislatore ha riconosciuto a questi enti territoriali il diritto di poter richiedere i registri, di visionare tali registri e di estrarne dati.
Quindi, i Comuni potranno richiedere all’amministratore p.t. del condominio la visione dei registri dell’anagrafe condominiale, l’amministratore p.t. del condominio non potrà rifiutarsi, anzi sarà obbligato a fornire i relativi registri e dati in questi contenuti.
Aumentano, quindi, le responsabilità per l’amministratore in merito alla formazione (intesta come contenuto) ed all’aggiornamento dei registri condominiali.
trata in vigore del provvedimento: 01/01/2014
Art. 1 comma 49 e 50
49. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
«10-bis. Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
50. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita’ abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalita’ che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilita’ anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
Il notaio è l’unico soggetto, nel nostro ordinamento, a ricoprire contemporaneamente la qualità di libero professionista e di pubblico ufficiale.
Egli svolge il primario compito di controllare la legalità degli atti compiuti davanti a lui, verificando che il loro contenuto sia perfettamente in linea con le norme imperative previste nel nostro ordinamento e che sia esente da vizi tali da comportare la nullità o comunque l’inefficacia dell’atto stesso. Il suo incarico si limita dunque a fornire alle parti ogni elemento inerente alla situazione dell’immobile sotto il profilo della regolarità catastale e delle trascrizioni, senza estendere il proprio giudizio sulla convenienza o meno dell’affare.
Il ruolo e la funzione del notaio nella contrattazione immobiliare può definirsi come quello di custode del rispetto delle regole poste dall’ordinamento e, allo stesso tempo, quella di interpretare la volontà delle parti.
In primario rilievo il notaio è obbligato alla verifica del titolo di provenienza di colui che intende vendere, il cosiddetto atto di provenienza, dal cui contenuto il notaio deve rilevare i dati identificativi (catastali) dell’immobile, i dati di riferimento del precedente titolo di provenienza, l’indicazione delle formalità pregiudizievoli con menzione dei relativi estremi di trascrizione o iscrizione presso i registri immobiliari e il riferimento a particolari situazioni concernenti la disciplina condominiale, quali l’indicazione delle quote millesimali, la descrizione delle parti comuni e l’eventuale spettanza a taluno dei comproprietari di diritti di esclusività delle parti esterne del complesso.
Il costo complessivo dell’atto di compravendita comprende gli onorari e i compensi per l’attività professionale del notaio e l’ammontare delle imposte, delle tasse e delle spese dovute per l’atto notarile e per l’attività che per legge il notaio deve svolgere prima e dopo la sua stipulazione. Vi è infatti l’obbligo per il rogante di pagare le imposte dovute in relazione all’atto, anche nel caso in cui non abbia ricevuto il relativo importo dalla parte. Il che comporta che, legittimamente, il notaio può rifiutarsi di accettare l’incarico di redigere un atto notarile e di svolgere la sua attività se prima dell’atto non abbia ricevuto quanto gli è dovuto per le imposte, per le spese e per la sua retribuzione. Occorre pertanto considerare che nel costo di un atto notarile rientrano l’ammontare delle imposte e delle tasse che il notaio riscuote per lo Stato, delle spese che devono essere sostenute presso pubbliche amministrazioni per la preparazione dell’atto e dei successivi adempimenti, delle spese che il notaio sostiene per garantire l’efficienza della organizzazione dello studio. La trasmissione telematica degli atti ai pubblici registri è, infatti, possibile grazie a una infrastruttura informatica, creata dal Notariato, che collega i notai con la Pubblica amministrazione.
Gli importi notarili sono determinati in proporzione al valore de contratto per il quale viene svolta la prestazione, unica eccezione a tale regola è costituita dal caso in cui la cessione dell’immobile possa farsi applicazione del meccanismo “prezzo valore”, introdotto dal c.d. Bersani-Visco nel 2006 che prevede, in deroga alle disposizioni in materia di imposta di registro, la possibilità di applicare l’imposta sul valore dell’immobile determinato sulla base della rendita catastale.