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I tassi passivi sui depositi in essere sono invece dello 0,54%

Non si arresta la corsa dei tassi di interesse sui mutui e sui prestiti in seguito agli aumenti dei tassi di interesse dalla Bce. Nel corso del mese di febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg) sono arrivati al 4,12%. Un ennesimo aumento rispetto al tasso del 3,95% registrato in gennaio.

I tassi sul credito al consumo salgono  al 9,88%

Nell’ultima rapporto Banche e Moneta, Bankitalia ha evidenziato che a crescere è stato anche il tasso sulle nuove erogazioni di credito al consumo che si è collocato al 9,88%, rispetto al 9,79% del mese precedente. I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono pari al 3,55% (3,72% nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono del 4,39%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si posizionano al 3,04%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono invece pari allo 0,54% (dallo 0,49% nel mese precedente), rileva Bankitalia.
fitti 2022 bando pubblicato regione campania

Con Decreto Dirigenziale n. 31 del 31 marzo 2023 (BURC n. 25 del 03.04.2023) è stato emanato il Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l’annualità 2022.

Le risorse disponibili per questa annualità sono pari a € 28.481.425,10, di cui il 98% per la fascia A ed il 2% per la fascia B.

Sarà possibile presentare domanda di contributo dal 5 aprile alle 10,00 fino al 10 maggio alle 14,00, collegandosi alla piattaforma con il tasto ACCEDI qui di fianco.

E’ necessario caricare materialmente in piattaforma il contratto e la registrazione, pena la nullità della domanda. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione nel caricamento della domanda e degli allegati.
La data di inserimento della domanda non costituisce titolo di priorità nell’assegnazione del contributo.

Per partecipare è richiesto un ISEE ordinario o corrente (non è ammissibile l’ISEE ristretto) richiesto dal richiedente o da uno dei componenti del suo nucleo familiare prima della presentazione della domanda il cui importo non superi:

  • per la Fascia “A” € 13.659,88
  • per la Fascia “B” € 22.500,00

Il richiedente deve risultare titolare per l’anno 2022 di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile sito in Regione Campania adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel periodo di riferimento, regolarmente registrato.

Il contributo deve essere richiesto esclusivamente dall’intestatario del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell’alloggio, unicamente tramite procedura on line.

Per segnalare eventuali criticità e richiedere assistenza tecnica o amministrativa dal 5/04/2023 e fino alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, sarà possibile scrivere alla seguente mail dedicata:

bandofitti@regione.campania.it

Non sarà data risposta a richieste di informazioni generiche, reperibili sul portale regionale dell’ Assessorato al Governo del Territorio e nelle FAQ.

Relativamente alla quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza, la Regione comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari successivamente all’erogazione dei contributi, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

La domanda sarà esclusa qualora sia accertata l’assenza di uno o più dei requisiti di accesso di cui all’art. 1 del Bando, ferme le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Saranno inoltre escluse le domande presentate da soggetti diversi dal titolare del contratto di locazione.

Le somme spettanti a ciascun beneficiario saranno erogate esclusivamente mediante accredito su c/c bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste italiane, o su carte prepagate ricaricabili dotate di codice IBAN, purché intestati o cointestati al richiedente.

Non sarà possibile erogare il contributo su carte prepagate ricaricabili non dotate di codice IBAN, né su libretti postali di qualsivoglia tipologia.

Scarica qui tutta la documentazione.

 

 


FONTE: REGIONE CAMPANIA

https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/fitti-2022-pubblicato-il-bando-domande-entro-il-10-maggio-2023

 

La tavola di Capodanno è un elemento da non trascurare per accogliere il nuovo anno al meglio, non basta quindi pensare solo al menù e allo champagne da mettere in freddo per il conto alla rovescia.

Bisogna pensare alla tovaglia, ai centrotavola e ai segnaposto e abbinare al meglio piatti, bicchieri, colori e accessori per stupire i vostri ospiti e arrivare preparati al cenone del 31 dicembre. Ecco alcuni consigli.

Potete scegliere gli elementi giusti in base al tipo di cena che volete organizzare, anche se ci sono dei consigli base che valgono sempre e che possono essere utili: ad esempio non è necessario avere una tovaglia particolare: andrà benissimo una bellissima tovaglia bianca, in quel caso giocherete con colori ad hoc, come oro e argento, per le decorazioni.

Se per il dopo cenone è prevista anche una piccola festa potete aggiungere elementi divertenti come piccoli gadget, palloncini e festoni originali scegliendo un tema o un colore predominanti per donare personalità e carattere alla vostra tavola.

Ecco alcune regole da seguire per apparecchiare la tavola in modo perfetto ed elegante seguendo il galateo: innanzitutto preparate la tavola prima dell’arrivo degli ospiti, senza ridurvi all’ultimo minuto. Riguardo a tavolo e sedie, fate in modo che gli ospiti stiano comodi quindi, se il tavolo è piccolo, provvedete in tempo; le sedie poi dovranno essere tutte uguali e della stessa altezza. La tovaglia dovrà essere ben pulita e stirata, quindi controllatela prima, così da poter rimediare, lo stesso vale per i tovaglioli che dovranno ovviamente essere abbinati in base al colore della tovaglia che avete scelto: se non volete utilizzare quelli di stoffa, utilizzate quelli di carta che dovranno però essere eleganti e resistenti. Se si tratta di una cena formale piegate i tovaglioli a triangolo e metteteli nel piatto o piegateli a sinistra, nel caso di una cena informale potete metterli anche nel portatovaglioli.

Ponete poi i piatti al bordo del tavolo e ben distanziati tra loro: mettete prima il sottopiatto, poi il piatto per le pietanze e quello per la  minestra. Potete poi aggiungere un piccolo piatto per il pane a sinistra. Riguardo alle posate il galateo vuole che siano posizionate verso l’interno e da sinistra verso destra: a sinistra del piatto la forchetta normale e quella del pesce, a destra ci saranno coltello, con la lama rivolta verso l’interno, e cucchiaio mentre, le posate per formaggi e dessert in alto orizzontalmente. I bicchieri saranno posizionati in base alla loro grandezza: prima quello dell’acqua, più grande, e poi vino rosso, vino bianco e flute per lo champagne o lo spumante. Per l’acqua utilizzate sempre una caraffa: per l’acqua frizzante è ammessa la bottiglia in vetro, ma mai quella di plastica.

Tovaglia di Capodanno: dal bianco all’argento da impreziosire con gli accessori giusti
Il consigli per chi non vuole osare con una tovaglia particolare è di scegliere il bianco: il total white può essere la scelta vincente per la tavola di Capodanno perché permette di giocare con colori e accessori con maggiore libertà. I colori classici da abbinare, in entrambe i casi, sono l’oro e l’argento: potete scegliere sottopiatti o tovaglioli del colore prescelto per una decorazione chic e originale. Per quanto riguarda i tovaglioli, sulla tovaglia bianca potete ovviamente abbinare anche quelli rossi, se preferite, che creano il giusto contrasto, magari con l’aggiunta di una piccola decorazione per impreziosirli.

   

 

 

 

I piatti da scegliere: classici o originali ma mai di plastica

Se amate i piatti di porcellana bianchi potete semplicemente impreziosirli con sottopiatti oro o argento, in base al tema della vostra tavola. In alternativa, un’idea originale può essere quella di utilizzare dei piatti a tema orologio come simbolo del conto alla rovescia per l’arrivo del nuovo anno. Per dare un tocco diverso alla tavola del cenone di Capodanno, potete utilizzare anche piatti quadrati oppure ovali, così da rompere la monotonia dei classici piatti tondi e rendere la tavola più moderna. Ovviamente sono banditi i piatti di plastica o di carta, che possono essere utili in alcune occasioni, ma decisamente da evitare per il cenone dell’ultimo dell’anno.

Segna bicchieri o calici: elementi indispensabili per il cenone
Per i festeggiamenti di Capodanno non possono mancare calici o segna bicchieri. Anche in questo caso, così come per i piatti, sono vietati i bicchieri di plastica: fanno eccezione solo i bambini o se avete a cena tanti ospiti, utilizzando però sempre quelli trasparenti e in plastica rigida, magari a forma di flute. I segna bicchieri sono d’obbligo per i buffet, dove non è necessario stare seduti per tutto il tempo, in questo modo ognuno avrà il suo bicchiere senza perderlo. In vendita li trovate di tante forme e colori.

Segnaposto e centrotavola in tema

Per completare la tavola per il cenone di Capodanno, non possono mancare i segnaposto che potete realizzare anche con il fai da te in modo davvero facile: l’importante è abbinarli con i colori e il tema della tavola.
Ecco alcune idee:

               

Il centrotavola

I centrotavola green sono sempre i più apprezzati e belli da vedere: potete realizzarli con piantine vere da inserire in piccoli vasetti di alluminio, oppure utilizzare dei rametti di abete da adagiare sulla tavola. Tra una piantina e l’altra sistemate delle candele alte e sottili che daranno un tocco più suggestivo alla tavola dei Capodanno. Se la vostra tavola della vigilia di Capodanno sarà addobbata in modo classico, potete optare per una candela bianca, con candelabro abbinato al colore che avete scelto per il tema della vostra tavola, a cui affiancare un vaso di cristallo trasparente con palline natalizie, meglio se glitterate o luccicanti.

 

Un maledetto virus ha spezzato migliaia di vite umane, togliendo un pezzo di storia della nostro paese. Parte dell’economia si è vista privare della sua spina dorsale: il contatto umano.

Il mercato immobiliare aveva registrato alla fine del 2019 (dopo anni di riduzioni) una ripresa delle compravendite, in particolare nel settore residenziale. L’inizio di quest’anno invece arriva la decisione di chiudere il paese dai primi di marzo, con mass media che annunciavano numeri incredibili di decessi.

Il settore della mediazione immobiliare e creditizia è stato da subito inquadrato in una di quelle attività di business capaci di contribuire al sostegno del ciclo economico, senza concorrere alla diffusione del contagio.

La preparazione è il primo elemento sul quale operare per rafforzare il consenso della collettività e l’identità politica di chi esercita la professione. Per riuscire a dare risposte esaustive alle loro necessità servono agenti immobiliari competenti e formati, che nessuna intelligenza artificiale potrà sostituire.

Noi agenti immobiliari siamo acceleratori delle compravendite e sostegno indispensabile per far circolare il valore corretto dell’immobile sul mercato e realizzare tutte le attività necessarie per perfezionare le compravendite. Anche in quest’anno complicato come il 2020, noi agenti immobiliari, quotidianamente abbiamo mantenuto il rapporto con i privati, che necessitano di una bussola; gli investitori, invece, opportunamente seguiti e consigliati dagli agenti immobiliari, conservano ancora un sentimento positivo nei confronti del mattone. Le ricadute delle nuove mutazioni finalizzate al raggiungimento di un’elevata efficienza energetica, alla diminuzione dell’impatto ambientale e alla crescita del comfort e della sicurezza degli ambienti in cui si vive, costituiranno un elemento di ritorno cosciente all’acquisto della casa.

La sconfitta di questo maledetto virus, l’assunzione delle recenti modalità adottate per le relazioni tra persone ed una ritrovata interazione sociale, metterà in moto un ciclo economico nuovo, all’interno del quale l’agente immobiliare sarà la stella polare del consumatore, caratterizzando la sua funzione per impegno, sensibilità e competenza.

 

Comprare casa è una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona, è bene dunque essere sicuri e consapevoli dei passi da compiere e dell’iter da seguire per rendere l’acquisto più facile e sicuro.

  • Il primo passo da compiere è sicuramente la definizione del Budget, per prima cosa dunque occorre recarsi presso il proprio istituto bancario o un consulente finanziario, che sapranno consigliarci il prodotto che più fa al caso nostro.
  • Una volta stabilito un budget ci si dedica alla ricerca della casa, dopo aver deciso la zona in cui si vuole vivere. La ricerca della casa è un momento fondamentale ed è preferibile essere seguiti da un consulente immobiliare che possa seguirci in ogni fase dell’acquisto, dalla prima visita fino al rogito notarile.
  • Il consulente potrà seguirci e aiutarci per il controllo della documentazione relativa all’immobile e fare in modo che il nostro sia un acquisto sicuro.
  • Una volta individuato l’immobile occorre fissare un prezzo tramite una proposta, in genere in fase di stipula del contratto preliminare all’acquirente viene richiesto di versare una caparra.
  • Si arriva così al rogito, Il rogito è l’atto di acquisto vero e proprio. Può essere firmato in banca o presso un notaio alla presenza di chi acquista e di chi vende. In questa fase, a chi vende la casa viene consegnato un assegno circolare con il totale della somma pattuita (assegno circolare che l’acquirente deve chiedere in anticipo alla banca).
  • Firmato il rogito e consegnato l’assegno, l’acquirente ha, a tutti gli effetti, comprato casa.

La crisi pandemica dovuta al COVID-19 ha comportato in Italia un “lockdown” molto rigido nel periodo da Marzo a Maggio 2020, ma anche in autunno si stanno attuando nuove restrizioni dovute ad un incremento del contagio.

Probabilmente è ancora presto per apprezzare le ripercussioni della pandemia sull’andamento dei prezzi del mercato immobiliare ma sicuramente essa ha comportato delle variazioni sugli stili di vita della gente e una diversa percezione della necessità degli spazi per abitare, lavorare e studiare. Infatti, molte persone sono state costrette a trascorrere maggiore tempo nelle proprie abitazioni dovendo lavorare in modalità “smart working”, ma anche molti ragazzi continuano a svolgere “didattica a distanza”.

Presumibilmente questa nuova situazione comporterà, anche nei mesi futuri, un cambiamento nella domanda delle caratteristiche degli immobili da acquistare o locare, che potrebbe far registrare anche una variazione nel trend dei prezzi di compravendita e locazione delle abitazioni.

Alcuni studi recenti condotti in Italia dimostrano che le persone sono orientate a richiedere appartamenti di maggiore dimensione (superiore ai 100mq), dotati di spazi aperti come terrazzi e giardini ad uso privato, nonchè localizzati vicino ai servizi essenziali allo scopo di ridurre gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola.

Le nuove esigenze abitative che sono emerse in questo periodo post COVID-19, in quanto molti stili di vita sono destinati a cambiare e nuove esigenze legate al lavoro, allo studio e al tempo libero non saranno più le stesse.

Stai pensando di ristrutturare il tuo immobile ma pensi che le spese siano eccessivamente alte?

Il tuo fabbricato necessita di lavori di riqualificazione ma non sapete da dove partire?

Ecco le nuove importanti novità che sono state introdotte per l’anno 2020/2021: stiamo parlando del  Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che riguarda  le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

Attraverso l’introduzione dell’Ecobonus e Sismabonus al 110% il Governo vuole dare un nuovo slancio all’attività edilizia ed affrontare, allo stesso tempo, la grave crisi climatica del pianeta.

In poche parole, il superbonus consentirà ai cittadini di realizzare i lavori nelle abitazioni a costo zero.

Nello specifico la detrazione del 110% sarà utilizzabile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo inoltre che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:

ECO BONUS:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’ installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, micro cogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’ installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti – Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

SISMA BONUS:

  • Adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • Interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

I requisiti:

Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata, inoltre, è necessario ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche attraverso la riqualificazione degli impianti energetici. Qualora non sia possibile, è necessario il conseguimento della classe energetica più alta dimostrabile attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE) , ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

 

Quando si parla di “interventi che è possibile effettuare gratis” bisogna far riferimento alle 3 opzioni previste dalla norma. Gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio prevedono infatti queste possibilità:

 

  1. la possibilità di fruire della detrazione del 110% in 5 anni;
  2. lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  3. il credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Nel primo caso, è chiaro che sarà necessario anticipare i soldi per gli interventi per recuperali in dichiarazione dei redditi in 5 anni. Nel successivi due casi siamo in attesa di avere un quadro completo da parte degli istituti di credito e altri intermediari finanziari, in modo da comprendere le modalità (soprattutto) di cessione del credito e se queste avranno un costo che renderanno gli interventi non più “gratis” come dichiarato.

 

 

  1. I nostri Agenti Immobiliari si formano di continuo, aggiornandosi sulle varie azioni giuridiche del settore;
  2. Tutelano il Venditore che non dovrà temere clienti problematici;
  3. Tutelano l’Acquirente che sta per investire cifre importanti, evitando rischi ed imprevisti nella quale ci si può imbattere con trattative private;
  4. I nostri Agenti Immobiliari hanno le COMPETENZE per determinare il prezzo giusto dell’immobile, grazie anche all’esperienza fatta da vendite effettuate e dal continuo monitoraggio delle richieste presenti sul territorio;
  5. I nostri Agenti Immobiliari danno delle garanzie sulla certificazione urbanistica dell’immobile, effettuando i dovuti controlli, facendo così evitare scomode sorprese (es. aree da condonare, mq non dichiarati, DIA non effettuata), che possono portare ad una non conclusione dell’affare e addirittura al pagamento di penali;
  6. Mostrano nel miglior modo possibile l’immobile sui vari canali immobiliari riscontrando ad oggi un alto tasso di possibili acquirenti, a differenza di un annuncio privato che può risultare poco visibile e non conclusivo;
  7. Evitano al Venditore nel rispondere a decine di telefonate di compratori che non hanno un vero interesse o addirittura una possibilità concreta di acquistare;
  8. Fanno risparmiare tempo al venditore che in privato sarà costretto ad effettuare appuntamenti molte volte ed in orari scomodi, sacrificando i propri impegni personali;
  9. Mostrano al meglio l’immobile al possibile acquirente, spiegando con chiarezza le peculiarità della proprietà che si sta visionando, seguendolo passo passo fino al rogito notarile;
  10. I nostri Agenti Immobiliari saranno gli l’unici professionisti che ti aiuteranno a fare le scelte giuste e che si occuperanno di te e della tua casa.
Acquistare casa

L’ATTO PUBBLICO DI VENDITA (ROGITO)

La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della casa verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo); più genericamente si può dire che la compravendita immobiliare è l’accordo formale con il quale una parte, detta venditrice, trasferisce ad un’altra, detta acquirente, la proprietà di un determinato immobile a fronte del pagamento del prezzo pattuito. Per questi elementi di scambio, la compravendita (scambio di cosa contro denaro) si distingue dalla permuta (scambio di cosa contro cosa). L’atto di compravendita, detto anche rogito, normalmente si stipula davanti al notaio, presenti il venditore e il compratore, ed è redatto in forma pubblica. In tal modo il notaio garantisce l’identità delle parti, la legalità dell’atto e la veridicità di quanto in esso dichiarato. Al notaio spettano i controlli formali sull’esistenza di ipoteche o altri vincoli, sul rispetto delle norme edilizie e la conformità del rogito con gli atti precedenti (ad es.: il compromesso). Il rogito è l’atto conclusivo della compravendita. A seguito degli aggiornamenti normativi disposti dalla legge finanziaria 2006 (266/2005) e del decreto Bersani 223 del 2006 (diventato poi legge 248/2006), nelle cessioni di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati il rogito deve riportare, tra gli altri dati:

  • l’effettivo valore di cessione dell’immobile;
  • le indicazioni analitiche delle modalità di pagamento (assegno, bonifico, etc);
  • l’eventuale ricorso di una o di entrambe le parti ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio;
  • le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.

In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

LE IMPOSTE SULL’ACQUISTO DELLA CASA

L’acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell’immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.

Per effetto degli articoli 10 del Dlgs 23/2011 e 26 del Dl 104/2013, a partire dal 1° gennaio 2014 le imposte relative al trasferimento di immobili verranno modificate con l’obiettivo di diminuire il carico fiscale sulle compravendita tra privati di immobili destinati all’utilizzo come prima casa.

Se oggetto dell’acquisto è la prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte fino al 31 dicembre 2013:
quando il venditore è un privato

  • imposta di registro del 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

Nel caso l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’imposta di registro ha un valore del 7% sul valore dell’immobile fino al 31 dicembre 2013, per poi passare al 9% dal 1° gennaio 2014.

quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 5 anni dall’ultimazione lavori

  • IVA del 4%
  • imposta di registro fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

quando si acquista da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 5 anni all’ultimazione dei lavori

  • IVA esente
  • imposta di registro del 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

Se oggetto dell’acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:
quando il venditore è un privato oppure un’impresa “non costruttrice”e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un’ impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori

  • imposta di registro del 7% (9% a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria del 2% (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale del 1% (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori

  • IVA del 10% (22% se immobile di lusso)
  • imposta di registro fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.

Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.

Nel caso in cui la compravendita sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del 30%.

Se, però, per l’acquisto della casa, l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. Allo stesso tempo, non è possibile detrarre ai fini Irpef interessi passivi derivanti da importi di mutuo superiori al prezzo di acquisto.

L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano (oltre all’applicazione della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre sono previste onerose sanzioni pecuniarie amministrative.

Dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del 19%) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.

Locazione

come-affittare-casa-senza-sorprese

 

La legge di stabilità (Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 49 e 50) al fine di combattere l’evasione, ha vietato l’uso del denaro liquido per i pagamenti dei canoni di locazione, inoltre, la stessa norma ha autorizzato i Comuni ad accedere ai registri dell’anagrafe condominiale (ex art. 1130 comma 1 n.6 cc) per verificare gli occupanti dell’unità immobiliare.

La legge di stabilità (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) del 2013 per il 2014 ha imposto il divieto del pagamento in contati per le locazioni, è  opportuno sottolineare che il testo di legge che, si ripete, impone l’obbligo di pagamento in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, si riferisce solo alle “unità abitative”.

Il riferimento alle “unità abitative” (in luogo della locuzione “unità immobiliari”)  potrebbe far pensare che il legislatore abbia vietato l’uso del denaro contante solo per i contratti di locazione ad uso abitativo, (escludendo i contratti ad uso commerciale),  ma potrebbe  anche essere una semplice svista del legislatore, che non ha colto la differenza tra “unità abitative” e “unità immobiliari”,  (questa è la soluzione più logica).

Questo, però,  non è l’unico elemento contenuto nella norma e diretto alla lotta all’evasione.

Infatti, la stessa norma attribuisce ai Comuni funzione di monitoraggio degli affitti “a nero”,  quindi, gli enti territoriali possono usare i registri dell’anagrafe condominiale ex art. 1130 comma I n. 6 c.c., il legislatore ha riconosciuto a questi enti territoriali il diritto di poter richiedere i registri, di visionare tali registri e di estrarne dati.

Quindi, i Comuni potranno richiedere all’amministratore p.t. del condominio la visione dei registri dell’anagrafe condominiale,  l’amministratore p.t. del condominio non potrà rifiutarsi, anzi sarà obbligato a fornire i relativi registri e dati in questi contenuti.

Aumentano, quindi, le responsabilità per l’amministratore in merito alla formazione (intesta come contenuto) ed all’aggiornamento dei registri condominiali.

trata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

Art. 1 comma 49 e 50 

49. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23, dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:

«10-bis. Per assicurare  il  contrasto  dell’evasione  fiscale  nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di  quanto  disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai  contratti di locazione, funzioni  di  monitoraggio  anche  previo  utilizzo  di quanto previsto dall’articolo  1130,  primo  comma,  numero  6),  del codice civile in materia  di  registro  di  anagrafe  condominiale  e conseguenti  annotazioni  delle  locazioni  esistenti  in  ambito  di edifici condominiali».

  50. All’articolo 12 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n.  214, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: 
  «1.1. In deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  1,  i  pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita’ abitative, fatta  eccezione per  quelli  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia  l’importo,  in  forme  e modalita’ che  escludano  l’uso  del  contante  e  ne  assicurino  la tracciabilita’  anche  ai  fini   della   asseverazione   dei   patti contrattuali  per  l’ottenimento  delle  agevolazioni  e   detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

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